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Ordinanza 357/1983 ECLI:IT:COST:1983:357 Generato dall'IA

Ordinanza 357/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 357/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1981 dal Pretore di Alatri, nel procedimento penale a carico di Minotti

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione; Ordinanza 357/1983 · Corte costituzionale: 1981 dal Pretore di Alatri, nel procedimento penale a carico di Minotti

Parole chiave

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autorizzazione di estrarre materiali costruzioni non autorizzate legittimazione a contestare licenza zona di estrazione effetto sospensivo della licenza edilizia autorizzazione d'esercizio

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
all'art. 117 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17, lett.

b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme L e 17, per la

edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno

1981 dal Pretore di Alatri, nel procedimento penale a carico di Minotti

Gaudioso ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 26

maggio 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 17,

lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la

edificabilità dei suoli), nella parte in cui condizionano alla

concessione di licenza edilizia l'attività di cava, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione.

Considerato che analoga questione, relativa alla previsione - come

presupposto generale per la coltivazione delle cave - del rilascio di

un'autorizzazione subordinata all'esistenza di un piano comunale o

regionale delle attività estrattive, è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 7/1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.

250/1982 e 92/1983;

che l'ordinanza del Pretore di Alatri non adduce motivi nuovi

rispetto a quelli già considerati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 17, lett. b) della legge 28 gennaio

1977, n. 10, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere