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Ordinanza 356/1983 ECLI:IT:COST:1983:356 Generato dall'IA

Ordinanza 356/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 356/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 15 novembre 1982, ha impugnato a sua volta la legge n. 385 del 1980,

Regesto Legislator

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Ordinanza 356/1983 · Corte costituzionale: 385 del 1980,

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio restituzione dei sussidi statali assistenza sociale retroattiva politica in materia di acque impiego di risorse pubbliche canone d'acqua
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29

luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di

espropriazione di aree edificabili), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1982 dal Tribunale regionale delle

Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Rossi Angelo ed il Ministero dell'Agricoltura e

Foreste ed altro, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 20

aprile 1983;

2) n. 6 ordinanze emesse il 15 novembre 1982 dal Tribunale regionale

delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli nei

procedimenti civili vertenti tra Mari Luigi ed altri e la Cassa per il

Mezzogiorno, iscritte dal n. 300 al n. 305 del registro ordinanze 1983

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 31

agosto 1983.

Visto l'atto di costituzione del Ministero dell'Agricoltura e

Foreste, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la

Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 5 marzo 1982, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo,

secondo e quarto comma, della legge 29 luglio 1980, n. 385, in

riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 136, primo comma, della

Costituzione;

che il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte

d'appello di Napoli, con sei ordinanze identicamente motivate, emesse

il 15 novembre 1982, ha impugnato a sua volta la legge n. 385 del 1980,

in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 24, primo comma, della

Costituzione;

e che in tutti i giudizi predetti è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso

della manifesta infondatezza, alla stregua della sentenza n. 223 del

1983.

Considerato che i giudizi medesimi vanno riuniti e decisi con unica

ordinanza, avendo tutti per tema la legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980, come risulta dalle motivazioni

delle stesse ordinanze del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche

presso la Corte d'appello di Napoli (che pure non distinguono, nei loro

dispositivi, tra le varie parti della legge in esame);

e che, per altro, questa Corte ha già dichiarato illegittima

l'intera disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 385, mediante la

citata sentenza n. 223 del 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (già

dichiarato illegittimo con sentenza n. 223 del 1983), sollevata dai

Tribunali regionali delle Acque Pubbliche presso le Corti d'appello di

Firenze e di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere