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Ordinanza 35/1983 ECLI:IT:COST:1983:35 Generato dall'IA

Ordinanza 35/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 35/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo

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Ordinanza 35/1983 · Corte costituzionale: di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo

Parole chiave

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divieto di lavoro soppressione delle prestazioni carriera professionale violazione dei doveri professionali sospensione dei lavori protezione dalla disdetta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo

1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la

personalità giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato

di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo

stesso decreto) promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1982 dal

Giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a

carico di Del Vescovo Michele, iscritta al n. 465 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 310 del 10 novembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Rilevato che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con

ordinanza emessa il 19 maggio 1982, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, per

eccesso di potere legislativo e in relazione all'articolo 104, primo

comma, della Costituzione;

Ritenuto che la questione è identica a quella sollevata dallo

stesso Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza dell'11

dicembre 1980, come sottolinea l'ordinanza de qua, che parla di

"identità della problematica giuridica prospettata, sotto il profilo

costituzionale, nella richiamata ordinanza e a cui si fa espresso

riferimento";

Considerato che sulla questione sollevata dal Giudice istruttore

del Tribunale di Roma con ordinanza dell' 11 dicembre 1980 la Corte si

è già pronunciata, nel senso di ritenerne l'inammissibilità, con la

sentenza n. 195 del 19 novembre 1982;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112,

sollevata, per eccesso di potere legislativo e in relazione all'art.

104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del

Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere