Ordinanza 35/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdi cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 35/1983 · Corte costituzionale: di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo
1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la
personalità giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato
di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo
stesso decreto) promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1982 dal
Giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a
carico di Del Vescovo Michele, iscritta al n. 465 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 310 del 10 novembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Rilevato che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con
ordinanza emessa il 19 maggio 1982, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, per
eccesso di potere legislativo e in relazione all'articolo 104, primo
comma, della Costituzione;
Ritenuto che la questione è identica a quella sollevata dallo
stesso Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza dell'11
dicembre 1980, come sottolinea l'ordinanza de qua, che parla di
"identità della problematica giuridica prospettata, sotto il profilo
costituzionale, nella richiamata ordinanza e a cui si fa espresso
riferimento";
Considerato che sulla questione sollevata dal Giudice istruttore
del Tribunale di Roma con ordinanza dell' 11 dicembre 1980 la Corte si
è già pronunciata, nel senso di ritenerne l'inammissibilità, con la
sentenza n. 195 del 19 novembre 1982;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112,
sollevata, per eccesso di potere legislativo e in relazione all'art.
104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del
Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere