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Ordinanza 349/1983 ECLI:IT:COST:1983:349 Generato dall'IA

Ordinanza 349/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 349/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lo stesso giorno, dalla Regione Liguria, limitatamente all'art. 2 primo

Regesto Legislator

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Ordinanza 349/1983 · Corte costituzionale: 2 primo

Parole chiave

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finanze regionali regole di bilancio Stato regionale bilancio straordinario autonomia finanziaria gestione finanziaria delle collettività pubbliche
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,3, 4

e 5 decreto legge 26 settembre 1981, n. 539 (Contenimento della spesa

del bilancio statale e di quelli regionali), promossi con ricorsi dei

Presidenti delle Regioni Lombardia, Sardegna, Liguria ed

Emilia-Romagna, notificati il 29 ottobre 1981, depositati

rispettivamente il 5, 6 e 7 novembre 1981 ed iscritti ai nn. 58, 59,60

e 61 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 ottobre 1981, la Regione

Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge n. 539 del 26

settembre 1981 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di

quelli regionali), per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119

della Costituzione;

che analoghe impugnative sono state proposte, con ricorsi notificati

lo stesso giorno, dalla Regione Liguria, limitatamente all'art. 2 primo

comma, e dalla Regione Lombardia, limitatamente agli artt. 2 e 4 del

detto decreto-legge, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 119,

117, 123 e 115 della Costituzione;

che, infine, anche la Regione Sardegna, con altro ricorso in pari

data, ha denunziato l'art. 3 del d.l. n. 539 cit., per asserito

contrasto con gli artt. 7, 8 e 54, quarto comma, dello Statuto di

autonomia;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni

sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per essere decisi

con unica ordinanza;

che, per altro, il d.l. n. 539 del 1981 - cui si riferiscono le varie

impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è

stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto

dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte

le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse

"forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per

necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come

non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da

ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d.l. 26

settembre 1981, n. 539 (Contenimento della spesa del bilancio statale e

di quelli regionali), rispettivamente sollevate dalle Regioni

Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Sardegna in riferimento agli artt.

5, 115, 117, 118, 119, 123 della Costituzione e 7, 8, 54, quarto comma,

dello Statuto speciale della Regione Sardegna - con i ricorsi di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere