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Ordinanza 346/1983 ECLI:IT:COST:1983:346 Generato dall'IA

Ordinanza 346/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 346/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani -

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 346/1983 · Corte costituzionale: 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani -

Parole chiave

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conduttore di locali commerciali protezione del conduttore contro le disdette contratti negoziati fuori dei locali commerciali subconduttore contratto di locazione disdetta della locazione commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevato in riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani -

Riduzione degli onorari di avvocato e procuratore) promosso con

ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dal Giudice conciliatore di La

Spezia nel procedimento civile vertente tra D'Imporzano Bianca e

Bertela' Giovanna iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata il giudice a quo ha

sollevato in riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Considerato che con l'ordinanza si lamenta sostanzialmente che la

norma censurata, prevedendo la riduzione alla metà degli onorari di

avvocato e dei diritti di procuratore nelle controversie locatizie

attribuite dalla legge stessa alla competenza del giudice conciliatore

ed inducendo così una ingiustificata disparità di trattamento ai

danni dei detti professionisti impegnati in tali controversie,

istituirebbe una discriminazione fra il regime delle controversie

stesse e quello di altre che comunque rivestirebbero eguale rilievo

sociale;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri concludendo nel senso dell'infondatezza;

che questa Corte con la sent. n. 36/80 e con l'ord. n. 116/ 80 ha

già affrontato analoga questione dichiarandola non fondata in

considerazione dei validi motivi della disciplina denunciata, collegati

all'interesse pubblico alla difesa in giudizio nelle cause in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e

9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del giudice

conciliatore di La Spezia del 1 dicembre 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere