Ordinanza 345/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IATribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Vangelisti
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 301 c.c; Ordinanza 345/1983 · Corte costituzionale: Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Vangelisti
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, commi
primo e terzo, cod. civ. (Potestà e amministrazione dei beni
dell'adottato) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal
Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Vangelisti
Roberta iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i
minorenni di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 2, 29, primo
comma, 30, primo e terzo comma, Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 301, primo e terzo comma del codice civile, in
quanto attribuisce all'adottante la titolarità esclusiva della
potestà genitoriale sull'adottando anche se costui è figlio naturale
del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in
tal caso, conservi la potestà in concorrenza col coniuge adottante.
Considerato che, peraltro, l'impugnato art. 301 c.c. è stato
espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori" e che la medesima legge, inoltre, nel
dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari",
ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati
anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma
dell'art. 7" (cioè la dichiarazione dello stato di adottabilità)...
"b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che "se il minore è
adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi";
che, pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché
valuti la rilevanza della questione sollevata in relazione alle norme
sopravvenute.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di
Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere