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Sentenza 342/1983 ECLI:IT:COST:1983:342 Generato dall'IA

Sentenza 342/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 342/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 27 Cost, art. 13 Cost; Sentenza 342/1983 · Corte costituzionale: nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina pena privativa della libertà diritti del detenuto atto sessuale con un detenuto rapimento misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Inoltre, essa violerebbe l'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza della
art. 27 Cost
sarebbe contraddetto il principio - fissato dall'art. 27 Cost.
art. 13 Cost
dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost."; laddove è da dirsi come ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni per la tutela

dell'ordine pubblico), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1980

dal Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Caputi

Rufino ed altro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25

giugno 1980.

Visto l'atto di costituzione di Caputi Rufino e Cembalo Luigi,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

1. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1980, il Tribunale di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui vieta di

concedere la libertà provvisoria agli imputati del delitto di rapina

aggravata (che veniva in specifica considerazione nella specie).

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe anzitutto

"con lo spirito della Carta costituzionale", desumibile dagli artt.

13-54 della Carta stessa: in quanto collegherebbe il trattamento in

esame a criteri "del tutto arbitrari", sebbene indicati tassativamente.

Inoltre, essa violerebbe l'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza della

soluzione accolta: vale a dire, poiché la particolare gravità del

reato in questione non rappresenterebbe un "indice adeguato"

dell'"esistenza di quegli interessi processuali per i quali solo

l'imputato può essere legittimamente privato della libertà

personale"; e poiché, d'altra parte, l'elenco dei reati per i quali la

libertà provvisoria è esclusa sarebbe viziato dalla mancata

previsione di altri reati egualmente o più gravi (quali il peculato,

la concussione, la corruzione, il naufragio, il disastro aviatorio).

Del pari, risulterebbero lesi gli artt. 13 e 111 Cost., poiché la

norma dispone direttamente l'esclusione e non consente al giudice

alcuna valutazione in proposito. E così pure, dato che la custodia

preventiva obbligatoria equivarrebbe ad un'anticipazione della pena,

sarebbe contraddetto il principio - fissato dall'art. 27 Cost. - per

cui l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna

definitiva.

2. - Nel presente giudizio si sono costituiti gli imputati, aderendo

alle tesi esposte nell'ordinanza di rimessione.

L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha invece

concluso per l'infondatezza della questione.

:

Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la

questione si dimostra non fondata in tutti i suoi aspetti.

Per prima cosa, la Corte non può condividere l'assunto che il

divieto legislativo di concedere la libertà provvisoria, quanto "alla

rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'art. 628 del

codice penale" (come appunto dispone l'impugnato art. 1, primo comma,

della legge 22 maggio 1975, n. 152), collida o comunque interferisca

con il principio, sancito nel secondo comma dell'art. 27 Cost., per cui

l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Fin dalla sentenza n. 64 del 1970, la Corte ha negato che la

presunzione di non colpevolezza dell'imputato escluda che, "nell'ambito

di una valutazione politica discrezionale, la legge... possa stabilire

ipotesi nelle quali, sussistendo sufficienti indizi di colpevolezza, al

giudice sia fatto obbligo di emettere il mandato di cattura", per non

"porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione

preventiva viene predisposta". "Se fosse vero il contrario" - ha

chiarito in proposito la sentenza n. 14 del 1972 - "sarebbe illegittima

ogni misura di carcerazione preventiva, che è, invece, ammessa

dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost."; laddove è da dirsi come ha

ancora precisato la sentenza n. 88 del 1976 - che il diniego della

libertà provvisoria non implica alcuna presunzione di colpevolezza,

"poiché la detenzione preventiva non ha la funzione di anticipare la

pena". Ed analoghi concetti sono stati espressi nella sentenza n. 1 del

1980 (per non dire della successiva sentenza n. 15 del 1982), anch'essa

ignorata da parte del giudice a quo.

Secondariamente, è vano appellarsi agli artt. 13 e 111 Cost., per

desumerne - come fa l'ordinanza in esame - l'illegittimità di ogni

"esclusione della applicazione della libertà provvisoria", disposta in

via "unicamente automatica"; quasi che la sola soluzione del problema,

consentita dalla Carta costituzionale, fosse quella già indicata

dall'art. 277, primo comma, cod. proc. pen. (nel testo sostituito dalla

legge 15 dicembre 1972, n. 773), per cui la concessione della libertà

provvisoria era ammessa "anche nei casi di emissione obbligatoria del

mandato di cattura". La Corte, infatti, ha contestato più volte la

fondatezza di opinioni del genere (cfr. le sentenze n. 64 del 1970, n.

21 del 1974, n. 1 del 1980); ed anche per questo verso il giudice a quo

non adduce alcun motivo, che possa indurre la Corte stessa a modificare

il proprio orientamento.

Infine, non regge nemmeno la tesi che il divieto del quale si tratta

sia tanto irragionevole da violare il principio costituzionale

d'eguaglianza e da contraddire, nel medesimo tempo, quello che il

Tribunale di Roma definisce "lo spirito della Carta costituzionale". Da

un lato, con la citata sentenza n. 1 del 1980 la Corte ha ribadito che

rientra nelle finalità cautelari della carcerazione preventiva anche

la "tutela della collettività dal pericolo di commissione di certi

reati". D'altro lato, non è affatto arbitrario che la legge n. 152 del

1975 abbia incluso la rapina aggravata fra i reati per i quali non è

ammessa la libertà provvisoria: la "particolare gravità" del reato in

questione è anzi riconosciuta dallo stesso giudice a quo; e la mancata

estensione del divieto ad altre ipotesi, che il Tribunale considera di

gravità non minore, non elimina l'intrinseca giustificatezza della

previsione in esame (mentre non spetta alla Corte sanare le eventuali

discrasie sottraendo determinate fattispecie alla comune disciplina

processuale penale, per ricondurle nell'ambito di una disciplina

speciale, come quella dettata dal primo comma dell'art. 1 l. cit.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella

parte concernente la "rapina aggravata prevista dal secondo capoverso

dell'art. 628 del codice penale", sollevata dal Tribunale di Roma - in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, ultimo comma, 27, secondo

comma, e Cost. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere