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Ordinanza 337/1983 ECLI:IT:COST:1983:337 Generato dall'IA

Ordinanza 337/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 337/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) promosso con

Regesto Legislator

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art. 39 Cost; Ordinanza 337/1983 · Corte costituzionale: della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) promosso con

Parole chiave

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servizio medico regionale contrattazione collettiva regime di copertura assicurazione obbligatoria delle cure rimborso ospedaliero comitati aziendali europei

Disposizioni normative citate

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art. 39 Cost
infondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 8

luglio 1974, n. 264 (norme per l'estinzione dei debiti degli enti

mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento

della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 dal Tribunale Amministrativo

regionale per la Lombardia nel ricorso proposto da Pino Francesco ed

altro contro il Comitato regionale di controllo ed altri iscritta al n.

420 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 283 del 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 sul ricorso

proposto da Pino Francesco ed altro contro il Comitato regionale di

controllo della Regione Lombardia nonché la Regione Lombardia e l'Ente

Ospedaliero S. Anna di Como (ordinanza pervenuta alla Corte il 22

maggio 1981, comunicata il 23 e notificata il 25 febbraio 1981,

iscritta al n. 420 R.O. 1981 e pubblicata nella G.U. n. 283 del 14

ottobre 1981), l'adito Tribunale Amministrativo regionale per la

Lombardia ebbe a sollevare d'ufficio e a giudicare non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di

legittimità dell'art. 7 d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (modificato dalla

legge 17 agosto 1974 n. 386 di conversione) nella parte (e cioè nel

comma secondo, divenuto, in sede di conversione, terzo) in cui dispone

l'inderogabilità, mediante accordi locali (e quindi delibere

ospedaliere), degli accordi nazionali collettivi,

che avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che la Corte, con sent. 161/1982, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo d.l. 8 luglio

1974 n. 264 (divenuto terzo con la l. 386/1974 di conversione) e che il

giudice a quo, pur menzionando nel dispositivo l'intero art. 7, ha

nella motivazione sospettato di incostituzionalità il solo secondo

(divenuto terzo in sede di conversione) comma dell'art. 7, già

impugnato con l'ordinanza 132/1980 su cui la Corte ha reso motivata

sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 comma secondo d.l. 8 luglio 1974 n. 264

divenuto comma terzo per la l. 17 agosto 1974 n. 386 di conversione),

sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1979 (n. 420 R.O. 1981) e già

giudicata fondata con la sent. 161/1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere