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Ordinanza 336/1983 ECLI:IT:COST:1983:336 Generato dall'IA

Ordinanza 336/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 336/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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primo grado di Nuoro sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale delle

Regesto Legislator

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art. 8 legge n. 904/1977, art. 53 Cost; Ordinanza 336/1983 · Corte costituzionale: primo grado di Nuoro sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale delle

Parole chiave

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deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta sugli utili immobiliari valore venale dell'immobile imposta immobiliare stima fiscale immobiliare tassa sul maggior valore

Disposizioni normative citate

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art. 8 legge n. 904/1977
14 dello stesso decreto (nonché dell'art. 8 della legge 16
art. 53 Cost
in sostanza prospettare la lesione dell'art. 53 Cost.; che, d'altra
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM) promosso con

ordinanza emessa il 19 giugno 1978 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Nuoro sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale delle

Assicurazioni iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Nuoro - con

ordinanza emessa, su ricorso proposto dall'INA, il 19 giugno 1978 e

pervenuta alla Corte il 12 giugno 1981 - ha censurato come

costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643; che detta Commissione deduce la rilevanza della questione

così prospettata, in quanto il giudizio di cui essa è investita non

può essere definito indipendentemente dalla pronunzia rimessa a questa

Corte; e nel merito assume che il vizio delle disposizioni denunziate

derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile

monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore

iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del

valore della moneta";

che le norme di legge investite dall'ordinanza in esame concernono

rispettivamente l'imponibile (art. 6) e le detrazioni (art. 14) con

riferimento all'imposta comunale sull'incremento del valore degli

immobili;

che nel presente giudizio si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri;

che l'Avvocatura osserva come, successivamente all'emissione

dell'ordinanza di rinvio, siano intervenute la sentenza n. 126/1979 di

questa Corte e le disposizioni adottate con il d.l.12 novembre 1979, n.

571: la suddetta pronuncia ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R.

n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 14 dello stesso decreto (nonché dell'art. 8 della legge 16

dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del

valore imponibile netto determina - in relazione al periodo in cui

l'incremento si è formato - ingiustificate disparità di trattamento

fra i soggetti passivi del tributo; il d.l. n. 571/1979, applicabile

anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, ha abrogato l'art.

14 del d.P.R. n. 643/1972 e successive modificazioni (art. 8 legge n.

904/1977) ed introdotto, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso

decreto, nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va

calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione;

che l'Avvocatura dello Stato chiede quindi che la questione avente

per oggetto l'art. 6 del d.P.R. n. 643/72 sia dichiarata infondata, in

conformità di quanto questa Corte ha statuito, con la sentenza n.

126/1979, in ordine alla pretesa violazione degli artt. 3 e 53 Cost.;

mentre la questione relativa all'art. 14 dello stesso decreto e

dell'art. 8 della legge n. 904 del 1977 non avrebbe più ragione

d'essere, in seguito all'abrogazione retroattiva delle disposizioni

censurate.

Considerato che, come rileva l'Avvocatura, è stata in altra

decisione dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità

concernente l'art. 6 del d.P.R. n. 643/72, in riferimento a vari

parametri, ivi inclusi gli artt. 3 e 53 Cost.; che, sebbene la

questione sia nel presente giudizio posta senza espresso riferimento a

norme di raffronto costituzionali, essa può tuttavia ritenersi

ammissibile, risultando dalla parte motiva dell'ordinanza che si vuole

in sostanza prospettare la lesione dell'art. 53 Cost.; che, d'altra

parte, la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi nel merito dalla

soluzione in precedenza adottata;

considerato, infine, che le più recenti norme contenute nell'art. 1

del d.l. n. 571/79 e nella relativa legge di conversione (12 gennaio

1980, n. 2), hanno abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del

1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione

dell'art. 15 dello stesso decreto, con gli effetti temporali ivi

configurati, e che si rende in conseguenza necessaria la restituzione

degli atti al giudice a quo perché valuti, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la rilevanza della proposta questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere