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Ordinanza 333/1983 ECLI:IT:COST:1983:333 Generato dall'IA

Ordinanza 333/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 333/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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818 del 1981), il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di

Regesto Legislator

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art. 39 della Costituzione; Ordinanza 333/1983 · Corte costituzionale: 818 del 1981), il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di

Parole chiave

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indicizzazione dei salari libertà sindacale clausola di effettività clausola di solidarietà salari e spostamento della manodopera contratto collettivo

Disposizioni normative citate

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art. 39 della Costituzione
preteso contrasto con l'art. 39 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma

primo, e 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con

modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per

l'applicazione dell'indennità di contingenza) promosso con ordinanza

emessa il 16 luglio 1981 dal pretore di Roma nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra Renzi Dario ed altri e l'American Express Company

iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1982;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1981 (Reg. ord. n.

818 del 1981), il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del d.l. 1

febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31

marzo 1977, n. 91, nella parte in cui dette norme stabiliscono la

nullità di diritto delle clausole contrattuali che dispongono il

computo degli effetti delle variazioni del costo della vita (o di altra

forma di indicizzazione) su qualsiasi elemento della retribuzione, per

preteso contrasto con l'art. 39 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio a quo, della dedotta

questione di legittimità costituzionale, né contiene riferimenti di

sorta alla fattispecie concreta, sicché non sarebbe nemmeno possibile

desumere da essa l'eventuale rilevanza;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte

(da ultimo ordinanze n. 212 del 1982, nn. 22 e 140 del 1983),

dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta

carenza di motivazione in punto di rilevanza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1

febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31

marzo 1977, n. 91, sollevata, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere