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Ordinanza 332/1983 ECLI:IT:COST:1983:332 Generato dall'IA

Ordinanza 332/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 332/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo

Regesto Legislator

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art. 326 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 332/1983 · Corte costituzionale: 6, ultimo

Parole chiave

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segreto d'ufficio segreto professionale in materia di ricerca medica accesso ai documenti ufficiali segreto professionale dei giornalisti istruzione giudiziaria comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 326 cod. pen
597, in relazione all'art. 326
art. 3 della Costituzione
pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, u.c., della

legge 23 novembre 1979, n. 597 (Istituzione di una commissione

parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e

l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia) promosso con

ordinanza emessa il 28 febbraio 1981 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Zanetti Livio ed altro iscritta al n.

686 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26 del 1982.

Visti l'atto di costituzione di Zanetti Livio e l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo

comma, della legge 23 novembre 1979, n. 597, in relazione all'art. 326

cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione

Considerato che l'ordinanza di rimessione non dà alcuna motivazione

della rilevanza della questione proposta;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui l'ordinanza deve

riferire i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23

novembre 1979, n. 597, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere