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Ordinanza 331/1983 ECLI:IT:COST:1983:331 Generato dall'IA

Ordinanza 331/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 331/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto (tra

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 331/1983 · Corte costituzionale: modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto (tra

Parole chiave

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regolamentazione della caccia furto di lieve entità oggetto della protezione della natura saccheggio reati contro il patrimonio animali acquatici

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
968, in relazione all'art. 624
art. 3 della Costituzione
pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma

quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina

della caccia) promossi con ordinanza 28 dicembre 1979 e con due

ordinanze 6 luglio 1981 emesse dal Tribunale di Ravenna nei

procedimenti penali a carico di Fogli Daniele ed altri, di Battaglia

Mauro e di Mordenti Amerigo, ordinanze rispettivamente iscritte al n.

114 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 649 e 650 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 114 del 1980 e n. 12 del 1982;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto

comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624

cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando

che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di

furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una

qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in

modo identico comportamenti del tutto diversi.

Considerato che la Corte costituzionale , in relazione alle recenti

modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto (tra

le altre, ord. nn. 154,99,96/83) di restituire gli atti al giudice a

quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena

anche nella specie e al limite di applicare sanzioni sostitutive renda

opportuno il riesame della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere