Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 330/1983 ECLI:IT:COST:1983:330 Generato dall'IA

Ordinanza 330/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 330/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 330/1983 · Corte costituzionale: 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità per testimone rimborso delle spese di viaggio obbligo di testimoniare diritti della difesa assegno turistico spese del veicolo a motore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la Seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del

r.d. 3 maggio 1923, n. 1043 (Competenze dovute ai testimoni, periti

giurati e ufficiali giudiziari e indennità spettanti ai magistrati e

cancellieri per le trasferte) come modif. con legge 13 luglio 1965, n.

836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre

in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e

traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria ed ai custodi in materia penale) promosso con ordinanza

emessa l'11 marzo 1981 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento

civile vertente tra Santi Romano e Gallardo Gabriele ed altri, iscritta

al n. 382 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per risarcimento danni da

incidente stradale, il giudice istruttore del Tribunale di Piacenza,

dopo aver assunto una testimonianza, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale delle norme relative al rimborso delle spese al

testimone (artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, modificato dalla

legge 13 luglio 1965, n. 836), sospendendo il giudizio di merito.

Considerato che, come rileva anche l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri, un'eventuale pronunzia di questa Corte non

avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile per difetto

di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n.

1043, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, sollevata

dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere