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Ordinanza 329/1983 ECLI:IT:COST:1983:329 Generato dall'IA

Ordinanza 329/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 329/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti

Regesto Legislator

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Ordinanza 329/1983 · Corte costituzionale: 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti

Parole chiave

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spese elettorali compito di diritto pubblico attività sottoposta a contribuzione responsabilità del funzionario obbligo contributivo prestazione obbligatoria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R.

30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei Deputati) promosso con ordinanza

emessa il 6 gennaio 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile

vertente tra Alberighi Francesco e la S.p.a. COMIND iscritta al n. 468

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 331 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 6 gennaio

1982, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per

pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma, Cost.

("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera

cittadinanza italiana l'onere economico derivante dalla partecipazione

dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle

consultazioni elettorali");

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita, né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la sollevata

questione, con sentenza n. 124 del 1982; per poi pronunciarne la

manifesta infondatezza con ordinanza n. 192 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere