Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 327/1983 ECLI:IT:COST:1983:327 Generato dall'IA

Sentenza 327/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 327/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 371 c.p; Sentenza 327/1983 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 371 c.p

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 371 c.p
previsto dall'art. 371 c.p., cioè un reato nei cui riguardi l'art.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Pretore di Perugia nel

procedimento penale a carico di Fabbroni Alberta, iscritta al n. 784

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 101 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

Con ordinanza in data 6 ottobre 1982 emessa nel procedimento penale

a carico di Fabbroni Alberta, il Pretore di Perugia ha sollevato

questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella

parte in cui non prevede il parere della parte civile sull'istanza

dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione di una sanzione

sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

Premesso che, "come indicato dalla dottrina", la sentenza ex art. 77

legge n. 689 del 1981 "fa stato nell'eventuale successivo procedimento

civile", il giudice a quo ravvisa nella disciplina impugnata una

irragionevole disparità di trattamento tra la parte civile e il

pubblico ministero ed una violazione dei diritti di azione e difesa

della prima, poiché, mentre il parere del pubblico ministero è

richiesto dalla legge ed assume, anzi, carattere vincolante per il

giudice, per la parte civile, che pure è titolare di un interesse a

concorrere alla formazione del libero convincimento, tale interesse

viene pregiudicato con la mancata previsione anche soltanto della sua

audizione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 13 aprile 1983.

Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque,

non fondata.

L'inammissibilità della questione deriverebbe dall'insuscettibilità

di applicazione nel caso di specie di una sanzione sostitutiva in

quanto il reato contestato all'imputato (falso giuramento della parte)

è uno di quelli espressamente esclusi, ai sensi dell'art. 60 legge n.

689 del 1981, dall'ambito di operatività della norma impugnata.

Nel merito, peraltro, la questione dovrebbe considerarsi non fondata,

non producendo l'applicazione delle sanzioni sostitutive alcun

pregiudizio per la parte civile, che avrebbe pur sempre titolo per

assumere sulla richiesta dell'imputato le posizioni che riterrà

conformi al suo interesse.

:

Il Pretore di Perugia pone in discussione, con riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., la legittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre

1981, n. 689, nella parte in cui non prevede il parere della parte

civile sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere l'applicazione di

una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione

del reato.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito in via preliminare

l'inammissibilità della dedotta questione, non essendo la norma

impugnata applicabile nel procedimento a quo in quanto il reato

contestato all'imputata non consentirebbe l'applicazione di alcuna

sanzione sostitutiva.

L'eccezione deve essere accolta.

Dall'esame degli atti di causa risulta che all'imputata è stato

esclusivamente contestato il reato di falso giuramento della parte

previsto dall'art. 371 c.p., cioè un reato nei cui riguardi l'art. 60,

primo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 77,

secondo comma, della stessa legge per quanto attiene all'applicazione

di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, espressamente e

tassativamente afferma che "le pene sostitutive non si applicano".

Pertanto, non potendo il giudice a quo fare in nessun caso

applicazione della norma denunciata, qualsiasi pronuncia nel merito da

parte di questa Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio nel

corso del quale la questione è stata proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al

sistema penale"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN

- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere