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Ordinanza 318/1983 ECLI:IT:COST:1983:318 Generato dall'IA

Ordinanza 318/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 318/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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formare una società" sarebbe incisa "anche se conserva i suoi beni per

Regesto Legislator

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art. 42 Cost; Ordinanza 318/1983 · Corte costituzionale: formare una società" sarebbe incisa "anche se conserva i suoi beni per

Parole chiave

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imposta immobiliare stima fiscale immobiliare imposte comunali tassazione della sostanza imponibile imposta sulle persone fisiche imposta reale

Disposizioni normative citate

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art. 42 Cost
costituzionale d'eguaglianza, nonché l'art. 42 Cost., dal momento che
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e succ. modif. (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Cremona sul ricorso proposto dalla S.r.l.

"Venezia", iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Cremona -

con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (in materia d'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), per pretesa

violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.: deducendo in tal senso che

l'INVIM colpirebbe "incrementi verificatisi soltanto per effetto della

svalutazione", né vi porrebbe adeguato compenso con le "detrazioni

previste dall'art. 14 del suddetto d.P.R. come sostituito dall'art. 8

della legge 16 dicembre 1977 n. 904"; ed aggiungendo, in particolar

modo, che gli impugnati artt. 2 e 3 violerebbero il principio

costituzionale d'eguaglianza, nonché l'art. 42 Cost., dal momento che

la persona fisica verrebbe "colpita dall'imposta solo in occasione di

un trasferimento", mentre "quella che si è associata con altra per

formare una società" sarebbe incisa "anche se conserva i suoi beni per

un decennio";

ritenuto, inoltre, che nel presente giudizio nessuno si è

costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri;

considerato che l'impugnazione dell'art. 2 non è rilevante ai fini

del giudizio a quo, dal momento che nella specie non si tratta - come

risulta dalla stessa ordinanza di rimessione - di trasferimento o di

conferimento del diritto di proprietà (ovvero di altro diritto reale),

bensì di "applicazione dell'imposta per decorso del decennio", ai

sensi del successivo art. 3; e che, del pari, si dimostra

manifestamente inammissibile l'impugnazione dell'art. 14, poiché

l'articolo stesso, già dichiarato parzialmente illegittimo dalla

sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, è stato quindi soppresso

dall'art. 1 del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con

modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2);

considerato, d'altronde, che anche sulla predetta questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del

1972 la Corte si è successivamente pronunciata nel senso della non

fondatezza, mediante la sentenza n. 239 di quest'anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643, in riferimento agli artt. 3,42 e 53 Cost., sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., sollevata con l'ordinanza

predetta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere