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Ordinanza 304/1983 ECLI:IT:COST:1983:304 Generato dall'IA

Ordinanza 304/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 304/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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primo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Sampierdarena

Regesto Legislator

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art. 700 c.p, art. 702 c.p; Ordinanza 304/1983 · Corte costituzionale: primo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Sampierdarena

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi licenza per antenna di telefonia tariffa dei premi uso del telefono cellulare alla guida servizi di telecomunicazione ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 700 c.p
del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello
art. 702 c.p
stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il giudizio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche) promosso con ordinanza

emessa il 4 marzo 1976 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento

civile vertente tra Reeves Louis ed altri e Soc. SIP, iscritta al n.

330 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 151 del 1976.

Visti l'atto di costituzione della SIP e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983, il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di

Sampierdarena ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che

stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe

telefoniche, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 41, secondo e terzo

comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

che tale questione è stata sollevata contestualmente all'emanazione

del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello

stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il giudizio

sottoposto all'esame del giudice a quo doveva considerarsi esaurito.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata

inammissibile con sentenza n. 186 del 1976 e manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 117 del 1982;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal

proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53,

primo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Sampierdarena

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere