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Ordinanza 303/1983 ECLI:IT:COST:1983:303 Generato dall'IA

Ordinanza 303/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 303/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Gallarate. adito ex art. 700 c.p.c. in ordine all'aumento delle tariffe

Regesto Legislator

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art. 700 c.p, art. 23 della Costituzione; Ordinanza 303/1983 · Corte costituzionale: Gallarate. adito ex art. 700 c.p.c. in ordine all'aumento delle tariffe

Parole chiave

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servizi di telecomunicazione tariffa dei premi graduazione dei contributi lite in materia di tariffa perturbamento di pubblici servizi licenza per antenna di telefonia

Disposizioni normative citate

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art. 700 c.p
Gallarate. adito ex art. 700 c.p.c. in ordine all'aumento delle tariffe
art. 23 della Costituzione
contrasto con l'art. 23 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche) promosso con ordinanza

emessa il 23 febbraio 1976 dal Pretore di Gallarate nel procedimento

civile vertente tra Pozzi Anna e la Soc. SIP, iscritta al n. 313 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 1976;

visti l'atto di costituzione della SIP e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983, il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza datata 23 febbraio 1976, il pretore del

Gallarate. adito ex art. 700 c.p.c. in ordine all'aumento delle tariffe

telefoniche, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per

contrasto con l'art. 23 della Costituzione;

che, nel corso del procedimento a quo, era stata presentata istanza

di sospensione, per essere stato proposto ricorso per Cassazione per

regolamento preventivo di giurisdizione.

Considerato che questa Corte, con numerose pronunce, ha più volte

ribadito che è inammissibile la questione di legittimità

costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per

regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di

incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della questione

di giurisdizione;

che tale orientamento è stato affermato in una fattispecie identica

a quella sottoposta al giudizio della Corte con la sentenza n. 186 del

1976 ed anche più recentemente ribadito con le sentenze nn. 43 del

1980 e 173 del 1981;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal

proprio orientamento giurisprudenziale.

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, con riferimento all'art. 23 della Costituzione, sollevata dal

pretore di Gallarate con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere