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Ordinanza 3/1983 ECLI:IT:COST:1983:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'11 marzo 1982 dal Pretore di Montefiascone, nel procedimento penale a

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 3/1983 · Corte costituzionale: l'11 marzo 1982 dal Pretore di Montefiascone, nel procedimento penale a

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale contravvenzione per eccesso di velocità contravvenzione alla circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni multa disciplinare infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
epigrafe propone, in relazione all'art. 3 Cost., la medesima questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

5 maggio 1976, n. 313 (Testo unico delle norme concernenti la

disciplina della circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa

l'11 marzo 1982 dal Pretore di Montefiascone, nel procedimento penale a

carico di Albani Giovanni, iscritta al n. 421 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del

6 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che l'ordinanza del Pretore di Montefiascone indicata in

epigrafe propone, in relazione all'art. 3 Cost., la medesima questione

di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del T.U.

delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale,

approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito

dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui

punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni di arresto

chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il

peso complessivo consentito, già dichiarata non fondata da questa

Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondata con

ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e

158 del 1981, 4 del 1982.

Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata

ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla

circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12

della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede

l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella

penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per

cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di

importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso,

a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30

quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,

infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite

minimo ed uno massimo;

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo

proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme

sopravvenute.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Montefiascone.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere