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Ordinanza 299/1983 ECLI:IT:COST:1983:299 Generato dall'IA

Ordinanza 299/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 299/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 299/1983 · Corte costituzionale: disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici traffico aggravato di stupefacenti contrabbando di guerra parità delle armi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
il 2 luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma

terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), in relazione all'art. 55 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773

(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza

emessa il 2 luglio 1981 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel

procedimento penale a carico di Dalla Valle Iole iscritta al n. 657 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12 del 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa

il 2 luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 25, terzo comma, della legge

18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 55 del r.d. 18 giugno

1931, n. 773, nella parte in cui assoggetta ad un trattamento

sanzionatorio più severo l'omessa o irregolare tenuta del registro

delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni

rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da

fuoco;

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna

motivazione circa la rilevanza, limitandosi ad affermarla

apoditticamente, né contiene il minimo riferimento al caso di specie,

restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel

provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da

ultimo, ordinanze n. 130 del 1983, n. 86 del 1983, n. 79 del 1983, n.

78 del 1983, n. 60 del 1983);

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, della legge 18

aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 2

luglio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALI - Cancelliere