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Ordinanza 295/1983 ECLI:IT:COST:1983:295 Generato dall'IA

Ordinanza 295/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 295/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 10 di detto decreto: la disposizione censurata

Regesto Legislator

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Ordinanza 295/1983 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 10 di detto decreto: la disposizione censurata

Parole chiave

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lesioni corporali da caduta infortuni sul lavoro perdita di lavoro computabile altezza della costruzione responsabilità dell'appaltatore equipaggiamento di protezione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.

7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro nelle costruzioni), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre

1979 dal Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di

Curatolo Giovanni ed altro, iscritta al n. 77 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del

1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Palermo ha nel corso di un procedimento

penale a carico di imputati dei reati previsti negli artt. 10 e 77

lett. c) d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e 590 c.p. sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 di detto decreto: la disposizione censurata

offenderebbe gli invocati parametri per aver prescritto l'uso di

cintura di sicurezza (con bretelle collegate a fune di trattenuta)

esclusivamente riguardo ai lavori svolti ad un'altezza superiore a

metri 1,50, lasciando così sfornita di tutela l'ipotesi in cui i

lavori si svolgano ad un'altezza inferiore a quella testualmente

prevista dal legislatore; laddove, si deduce, il lavoratore può subire

infortuni anche in quest'ultimo caso, com'è avvenuto nella specie,

sempre per una caduta dall'alto, con conseguenti lesioni gravissime;

ritenuto che nel presente giudizio si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della questione;

osserva infatti l'Avvocatura che la norma di legge censurata è stata

posta nella ragionevole presunzione che non occorrono misure preventive

dove viene in considerazione un'altezza inferiore al metro e cinquanta,

questa essendo l'altezza in cui l'uomo di media statura può lavorare

"nella normale posizione eretta".

considerato in via preliminare che la richiesta declaratoria di

illegittimità costituzionale avrebbe come conseguenza la previsione di

una nuova fattispecie penale, la quale, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, spetta esclusivamente al legislatore.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere