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Ordinanza 292/1983 ECLI:IT:COST:1983:292 Generato dall'IA

Ordinanza 292/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 292/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i

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Ordinanza 292/1983 · Corte costituzionale: la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i

Parole chiave

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prova della minore età commisurazione della pena minorile minorenne con disabilità unità della procedura audizione del figlio gioventù
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l.

20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per

i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935,

n. 835, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 dal tribunale

per i minorenni di Napoli, nel procedimento penale a carico di Suarino

Natale, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1980.

Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 giugno 1980 il tribunale per

i minorenni di Napoli ha deferito a questa Corte, su istanza del

Pubblico Ministero, la questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 9 del

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del

tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, in legge 27

maggio 1935, n. 835, "nella parte in cui esclude, nei procedimenti in

cui siano imputati in concorso minori e maggiori degli anni diciotto,

la competenza del giudice ordinario a giudicare simultaneamente anche i

reati commessi, nello stesso contesto, dai soli minori".

Considerato che nell'ordinanza di rimessione mancano adeguati

elementi per la ricostruzione della concreta fattispecie, con la

conseguente impossibilità di valutare gli effettivi termini di

operatività della norma impugnata;

che da ciò deriva una carenza di motivazione in ordine alla

rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione;

che a tale carenza non può sopperire il rinvio fatto alle

argomentazioni svolte dal P.M. nelle sue note scritte, restando anche

in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e

generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle

relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale

deferite alla Corte, nel duplice aspetto della loro rilevanza nel

giudizio a quo e della loro non manifesta infondatezza;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte

(da ultimo ordinanza n. 140 del 1983), dichiararsi la manifesta

inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n.

1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),

convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa il 24 giugno 1980 (RO. n. 655 del 1980) dal

tribunale per i minorenni di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere