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Sentenza 289/1983 ECLI:IT:COST:1983:289 Generato dall'IA

Sentenza 289/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 289/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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siciliana, notificato il 9 agosto 1978, depositato in cancelleria il 17

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Sentenza 289/1983 · Corte costituzionale: siciliana, notificato il 9 agosto 1978, depositato in cancelleria il 17

Parole chiave

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economia pubblica esclusione dal consorzio difetto di responsabilità comunale settore pubblico sussidio per la costruzione azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma

terzo, dalla legge approvata il 1 agosto 1978 dall'Assemblea regionale

siciliana, recante "Nuove norme in materia di lavori pubblici per

l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 9 agosto 1978, depositato in cancelleria il 17

agosto successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1978 e del

quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 243 del 1978 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.

39 del 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con

atto notificato il 9 agosto 1978, e depositato il 17 successivo, ha

proposto ricorso avverso l'art. 35 terzo comma della l.r. siciliana,

approvata il 1 agosto 1978, recante "nuove norme in materia di lavori

pubblici",

che nel ricorso si faceva rilevare che l'articolo impugnato

consentiva l'affidamento a trattativa privata, e senza limitazione

d'importo, della realizzazione dei programmi costruttivi,

esclusivamente a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi,

iscritti nell'albo degli appaltatori e dei costruttori,

che tale disposizione era incompatibile sia cogli artt. 3 e 41 Cost.,

sia colla legge statale 8 agosto 1977 n. 584,

che la legge, cui si riferisce il ricorso, fu però promulgata e

pubblicata, in pendenza del giudizio innanzi a questa Corte,

omettendosi la parte impugnata (l.r. 10 agosto 1978 n. 35),

che successivamente l'Assemblea regionale siciliana, approvando il 10

luglio 1980 la legge recante "Provvedimenti per favorire la

realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie"

(promulgata poi il 21 luglio successivo sotto il n. 71), modificava con

l'art. 2 l'impugnato art. 35 della l.r. 1978/35, sostituendone il terzo

comma, dal quale veniva appunto eliminato il particolare trattamento di

favore che era stato riservato alle sole cooperative di produzione e di

lavoro e loro consorzi.

Considerato che, a quel punto, il Commissario dello Stato, con atto 27

dicembre 1982, rinunziava formalmente, per i motivi di cui sopra, al

ricorso 9 agosto 1978, e il Presidente della Regione Sicilia

contestualmente accettava la rinunzia,

che, pertanto, deve essere pronunziata l'estinzione del processo a

norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia accettata dalla parte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere