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Ordinanza 286/1983 ECLI:IT:COST:1983:286 Generato dall'IA

Ordinanza 286/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 286/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo, della legge 4 febbraio 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

Regesto Legislator

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art. 700 cod. proc. civ; Ordinanza 286/1983 · Corte costituzionale: 482 (Disciplina generale delle

Parole chiave

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procedimento pregiudiziale d'urgenza diritto di agire in giudizio legittimazione ad agire requisito costituzionale legittimazione a contestare licenza carenza di urgenza

Disposizioni normative citate

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art. 700 cod. proc. civ
1980, ha dichiarato, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., che
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e

sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell'art. 6, comma

secondo, della legge 4 febbraio 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private) promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dal

Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bonamassa

Pasquale ed altra e il Ministero del lavoro - Ufficio Provinciale

Lavoro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che il Pretore di Bologna, con ordinanza 12 settembre

1980, ha dichiarato, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., che

sussiste il diritto dei ricorrenti Pasquale Bonamassa e Francesca

Indelicato ad essere inclusi, quali privi della vista, nell'elenco

degli invalidi di cui all'art. 19 legge 2 aprile 1968, n. 482

(disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private), e si è riservato di provvedere

con altra ordinanza sull'ulteriore corso del procedimento, senza

fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito,

imposto dall'art. 702, comma secondo, cod. proc. civ.;

rilevato che lo stesso Pretore con ordinanza 29 dicembre 1980 - a

scioglimento della precedente riserva - ha sollevato, di ufficio, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo,

legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt.

134 e 24, comma primo, della Costituzione e all'art. 1 legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità

costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte

costituzionale); e dell'art. 6 comma secondo, citata legge n. 482 del

1968, in riferimento agli artt. 3, comma primo; 4, comma primo; 35,

comma primo; 38, comma quarto, della Costituzione;

rilevato che il Pretore, dopo aver emanato il provvedimento di

urgenza, ha il solo obbligo - prescritto dal citato art. 702, comma

secondo, cod. proc. civ. - di fissare il termine perentorio per

l'inizio della causa di merito e non è legittimato a sollevare

questioni di legittimità costituzionale dato che non è pendente il

giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali

questioni.

Ritenuto, pertanto, che le questioni di legittimità costituzionale

proposte dal Pretore di Bologna sono manifestamente inammissibili,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 186 del

1976; ord. n. 183 del 1983).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni, proposte dal

Pretore di Bologna Con l'ordinanza in epigrafe, concernenti la

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo

1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), in riferimento agli artt. 134 e 24, comma primo, della

Costituzione e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui

giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza

della Corte costituzionale), e dell'art. 6, comma secondo, legge 2

aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie

presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) in

riferimento agli artt. 3, comma primo; 4, comma primo; 35, comma primo;

38, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere