Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 283/1983 ECLI:IT:COST:1983:283 Generato dall'IA

Ordinanza 283/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 283/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanza 17 marzo 1981 ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 38 della Costituzione; Ordinanza 283/1983 · Corte costituzionale: ordinanza 17 marzo 1981 ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e

Parole chiave

Generato dall'IA
posizioni amministrative del funzionario gestione delle prestazioni di invalidità amministrazione delle assicurazioni sociali impieghi nella pubblica amministrazione assistenza e previdenza sociale trattamento economico, previdenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sulla base di considerazioni
art. 38 della Costituzione
tali da escludere pure il contrasto della stessa norma con l'art. 38
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico

del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni

dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1981 dal

Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale - sul ricorso proposto

dall'Università degli Studi di Napoli contro Muto Carmela iscritta al

n. 533 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1981;

visto l'atto di costituzione di Muto Carmela;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano;

rilevato che il Consiglio di Stato - Sezione VI Giurisdizionale - con

ordinanza 17 marzo 1981 ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e

non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla ricorrente,

concernente la legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. C.p.S. 4

aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale

civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

considerato che la medesima questione di legittimità costituzionale

è stata dichiarata non fondata con sentenza 25 marzo 1981, n. 52, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sulla base di considerazioni

tali da escludere pure il contrasto della stessa norma con l'art. 38

della Costituzione;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207

(trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo

in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), proposta dal Consiglio

di Stato, Sezione VI giurisdizionale, con ordinanza 17 marzo 1981, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere