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Ordinanza 282/1983 ECLI:IT:COST:1983:282 Generato dall'IA

Ordinanza 282/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 282/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28

Regesto Legislator

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art. 11 cod. pen, articolo 11 cod. pen; Ordinanza 282/1983 · Corte costituzionale: validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28

Parole chiave

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trattati internazionali garanzia procedurale minima nel trattato internazionale adesione alla Convenzione negoziati internazionali assistenza giudiziaria internazionale paesi terzi

Disposizioni normative citate

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art. 11 cod. pen
penale a norma dell'art. 11 cod. pen., su richiesta del Ministro di
articolo 11 cod. pen
giudizio in Italia prevista dall'articolo 11 cod. pen.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 maggio

1977, n. 305 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla

validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28

maggio 1970), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dalla

Corte d'assise d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di

Barletta Cosimo iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;

visti l'atto di costituzione di Barletta Cosimo e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che nel corso del procedimento penale a carico di

Barletta Cosimo - imputato del delitto di omicidio volontario, commesso

in Germania, condannato dal Tribunale di Hagen alla pena di tre anni e

mesi sei di reclusione e sottoposto in Italia a nuovo procedimento

penale a norma dell'art. 11 cod. pen., su richiesta del Ministro di

Grazia e Giustizia - la Corte di assise di appello di Milano, con

ordinanza 3 dicembre 1979, ha ritenuto rilevante ai fini della

decisione e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3,

80, 87, comma ottavo, della Costituzione - la questione, sollevata dal

difensore dell'imputato, concernente la legittimità costituzionale

della legge 16 maggio 1977, n. 305 (ratifica della Convenzione europea

sulla validità internazionale degli atti repressivi, adottata a L'Aja

il 28 maggio 1970) in quanto la mancata fissazione, nella stessa legge,

di un termine per la ratifica (non ancora effettuata dallo Stato

italiano) non consente di applicare l'art. 53 della Convenzione, che

sancisce l'efficacia delle sentenze penali straniere in tutti gli Stati

contraenti e, quindi, nel caso di specie preclude la rinnovazione del

giudizio in Italia prevista dall'articolo 11 cod. pen.;

rilevato che la legge impugnata, composta da due articoli, autorizza

con l'art. 1 il Presidente della Repubblica a ratificare la suddetta

Convenzione e con l'art. 2 prescrive che piena ed intera esecuzione è

data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità all'art. 58 della Convenzione medesima, il quale dispone

l'entrata in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo

strumento di ratifica e di accettazione e, per lo Stato firmatario che

depositi la ratifica o l'accettazione in un secondo tempo, tre mesi

dopo tale deposito;

ritenuto che lo stato italiano finora non ha depositato lo strumento

di ratifica e, quindi, nei suoi confronti la Convenzione non è entrata

in vigore, dal che deriva l'attuale inoperatività della legge

impugnata - concernente la ratifica e contenente l'ordine di esecuzione

della Convenzione, necessariamente condizionato all'entrata in vigore

della convenzione medesima - e la conseguente inidoneità della stessa

legge n. 305 del 1977 a costituire oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale;

ritenuto, peraltro, che neppure l'eventuale declaratoria di

illegittimità costituzionale della menzionata legge, per mancata

fissazione del termine per la ratifica, potrebbe rendere vincolante per

lo Stato italiano la Convenzione internazionale - con le conseguenti

operatività della suddetta legge e applicabilità del menzionato art.

53 della Convenzione da parte del giudice a quo - perché tali effetti

derivano esclusivamente dal deposito dello strumento di ratifica;

ritenuto, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale

è manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 16 maggio 1977, n. 305

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla validità

internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio

1970) proposta dalla Corte di assise di appello di Milano, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 80, 87, comma

ottavo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere