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Ordinanza 280/1983 ECLI:IT:COST:1983:280 Generato dall'IA

Ordinanza 280/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 280/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Giuseppina e Ladalardo Paolo, iscritta al n. 577 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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articolo 3 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 280/1983 · Corte costituzionale: 577 del registro ordinanze

Parole chiave

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costituzionalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali perenzione dell'istanza di revisione principio della continuità declinatoria di competenza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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articolo 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1,

della legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti

urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di

immobili urbani) promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1980 dal

Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Pisano

Giuseppina e Ladalardo Paolo, iscritta al n. 577 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del

1980;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano;

considerato che il Tribunale di Salerno, in grado di appello, con

l'ordinanza indicata in epigrafe ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, la questione, sollevata dall'appellante, concernente la

legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma primo, legge 12

agosto 1974, n. 351, nella parte in cui non comprende il convivente

more uxorio con il conduttore defunto tra coloro che hanno diritto alla

proroga legale del contratto di locazione;

rilevato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza 2 aprile 1980, n. 45 e che nell'ordinanza 11 aprile 1980

del Tribunale di Salerno non sono prospettati argomenti nuovi, tali da

portare ad una modifica della precedente sentenza di questa Corte;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2-bis, comma 1, legge 12 agosto 1974, n. 351,

proposta dal Tribunale di Salerno, con l 'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere