Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 28/1983 ECLI:IT:COST:1983:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 28/1983 · Corte costituzionale: disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione infortuni obbligatoria copertura dell'assicurazione invalidità affezione nell'assicurazione militare incapacità di lavoro prevenzione degli infortuni professionali assicurazione responsabilità civile professionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del

d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1977

dal Pretore di Treviso nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e

l'Amministrazione provinciale di Treviso, iscritta al n. 286 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Treviso, con ordinanza emessa l'8 marzo

1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali"), in riferimento agli artt. 3 e 38

Cost.: assumendo - in dissenso con la giurisprudenza della Corte di

cassazione - che la norma impugnata non estenderebbe l'assicurazione

obbligatoria per il servizio di vigilanza privata alle "guardie non

private", nominate da parte di un ente pubblico, così determinando

un'illegittima "disparità di trattamento assicurativo";

e che nel presente giudizio si è costituito l'INAIL ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: per sostenere

entrambi, prima che l'infondatezza, l'inammissibilità della questione

così sollevata, "siccome proposta" - a quanto testualmente osserva

l'Avvocatura dello Stato - "nei confronti di una norma che non esiste

nel nostro ordinamento", rappresentando il frutto di un'errata

interpretazione del giudice a quo.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non reca alcun cenno

sulla rilevanza dell'impugnativa da essa proposta: con la conseguenza

che quella prospettata dal Pretore di Treviso rimane un'astratta

questione di legittimità costituzionale, senza che venga in tal senso

osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 e del 1953 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata dal

Pretore di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere