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Ordinanza 267/1983 ECLI:IT:COST:1983:267 Generato dall'IA

Ordinanza 267/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 267/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 15 aprile 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 357 e 358 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 267/1983 · Corte costituzionale: 357 e 358 del

Parole chiave

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difesa e questioni militari congedo per servizio militare attentato contro la sicurezza militare rifiuto del servizio militare personale militare disobbedienza militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 15

dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il

Piemonte con due ordinanze emesse l'11 luglio 1978 e con un'ordinanza

emessa il 15 aprile 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 357 e 358 del

registro ordinanze 1979 ed al n. 727 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 1979 e

n. 345 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Loccisano Elio e di Masino

Roberto e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Loccisano Elio e l'avvocato dello

Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,

con due ordinanze, di identico contenuto, emesse l'11 luglio 1978, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,

n. 772, nella parte in cui tale disposizione non prevede che il termine

di sei mesi dalla presentazione della domanda, entro il quale il

Ministro della difesa deve decidere sulla domanda volta ad ottenere il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza, sia perentorio, "non

apparendo rispettata l'esigenza che, a parità di situazione di

assoggettamento agli obblighi di leva, corrisponda una parità di

trattamento in ordine alla effettiva prevedibilità del momento della

chiamata alla prestazione del servizio sostitutivo civile, rispetto al

momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato";

e che lo stesso Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza

del 15 aprile 1980, ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale, denunciando anche l'intero testo della legge n. 772 del

1972, in riferimento, alternativamente, agli artt. 2, 3, primo comma, e

52 Cost., ovvero agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma,

Cost.;

ritenuto che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe,

concernendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con

unica pronuncia;

considerato, peraltro, che a questa Corte risulta l'esistenza di

una circolare (19 settembre 1979 n. 500081/3) con cui il Ministro

della difesa avrebbe disposto per gli obiettori - i quali, alla data

della presentazione della domanda, si trovassero ad avere atteso per un

periodo di 26 mesi, se della leva di terra, ovvero di 32 mesi, se della

leva di mare - l'adozione del provvedimento di dispensa dalla ferma ai

sensi dell'art. 100, lett. b, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 12,13 e 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni decisione sulle questioni di merito che restano salve

e impregiudicate;

dispone che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza il Ministro della difesa provveda a far pervenire

alla cancelleria di questa Corte:

1) il testo integrale della circolare del 19 settembre 1979, n.

500081/3;

2) i dati numerici relativi all'applicazione di detta circolare;

3) eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali

riguardanti la materia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere