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Ordinanza 260/1983 ECLI:IT:COST:1983:260 Generato dall'IA

Ordinanza 260/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 260/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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vertente tra l'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" e Sacco Carmelina,

Regesto Legislator

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Ordinanza 260/1983 · Corte costituzionale: vertente tra l'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" e Sacco Carmelina,

Parole chiave

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permesso stagionale lavoro sottoposto ad autorizzazione delegazione legislativa lavoro a tempo determinato personale a contratto distacco di lavoratori
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n.

51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le

attività a carattere stagionale di cui all'art. l, comma secondo,

lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del

contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa

il 13 maggio 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile

vertente tra l'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" e Sacco Carmelina,

iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il tribunale di Avellino, con la ordinanza in

epigrafe, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (elenco che

determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma

secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla

disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), in riferimento

agli artt. 3 e 33 della Costituzione;

rilevato che il citato d.P.R. n. 1525 del 1963 è atto privo di

forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al controllo di

legittimità costituzionale perché è stato emanato in base all'ultimo

comma dell'art. 1, menzionata legge n. 230 del 1962, che non ha

conferito al Governo delega ad emanare decreto avente valore di legge,

ma ha rimesso al solo Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale la

determinazione dell'elenco delle attività a carattere stagionale, già

genericamente indicate nel comma secondo, lettera a) dell'art. 1 stessa

legge n. 230 del 1962;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7

ottobre 1963, n. 1525 (elenco che determina le attività a carattere

stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), legge 18 aprile

1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo

determinato), sollevata dal tribunale di Avellino, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere