Ordinanza 258/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAacque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 258/1983 · Corte costituzionale: 3 della Costituzione;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della
legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1980 dal
Pretore di Argenta nei procedimenti penali riuniti a carico di
Miserocchi Martino, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Considerato che il Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre
1980, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata
dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità cosituzionale
dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
rilevato che l'ordinanza non si riferisce alla fattispecie concreta
e contiene un richiamo generico alla suddetta questione di legittimità
costituzionale, richiamo che non può costituire la motivazione sulla
rilevanza della stessa questione nella causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo,
di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della
questione; che, di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo: sent. n. 69 e n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n.
140 del 1983) la questione deve essere dichiarata inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319
(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) proposta dal
Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre 1980, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere