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Ordinanza 258/1983 ECLI:IT:COST:1983:258 Generato dall'IA

Ordinanza 258/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 258/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 258/1983 · Corte costituzionale: 3 della Costituzione;

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico impedimento processuale motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità verifica di costituzionalità legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della

legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1980 dal

Pretore di Argenta nei procedimenti penali riuniti a carico di

Miserocchi Martino, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Considerato che il Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre

1980, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata

dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità cosituzionale

dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza non si riferisce alla fattispecie concreta

e contiene un richiamo generico alla suddetta questione di legittimità

costituzionale, richiamo che non può costituire la motivazione sulla

rilevanza della stessa questione nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo,

di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della

questione; che, di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo: sent. n. 69 e n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n.

140 del 1983) la questione deve essere dichiarata inammissibile per

difetto di motivazione sulla rilevanza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319

(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) proposta dal

Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre 1980, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere