Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 257/1983 ECLI:IT:COST:1983:257 Generato dall'IA

Ordinanza 257/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 257/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Tortora

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 257/1983 · Corte costituzionale: Pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Tortora

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di motivazione motivi di rigore impedimento processuale giusto motivo motivazione nel merito obbligo di standstill
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della

legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1979 dal

Pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Tortora

Vittorio ed altro iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica n. 230 del 1979;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Considerato che il Pretore di Nocera Inferiore, con ordinanza 21

aprile 1979, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione,

sollevata dal difensore degli imputati, concernente la legittimità

costituzionale dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento agli artt. 3 e 32

della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un riferimento

alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della

dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della

questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983;

ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione

sulla rilevanza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, numero

319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal

Pretore di Nocera Inferiore, con ordinanza 21 aprile 1979, in -

riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere