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Ordinanza 256/1983 ECLI:IT:COST:1983:256 Generato dall'IA

Ordinanza 256/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 256/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dal

Regesto Legislator

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art. 32 della Costituzione; Ordinanza 256/1983 · Corte costituzionale: dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dal

Parole chiave

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autorizzazione susseguente infrazioni uniche e continuate infrazione molto grave inosservanza delle prescrizioni di controllo durata dell'infrazione usurpazione di un titolo

Disposizioni normative citate

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art. 32 della Costituzione
all'art. 32 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dal

Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Valle Giacomo ed

altro iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che - nel corso del procedimento penale a carico di

Valle Giacomo e altro, imputati del reato di cui all'art. 22 legge 10

maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) per avere effettuato scarichi di rifiuti industriali

senza osservare le prescrizioni imposte con il decreto di

autorizzazione 3 ottobre 1977, n. 149 - il Pretore di Susa, con

ordinanza 11 gennaio 1980, ha proposto, di ufficio, la questione di

legittimità costituzionale del suddetto art. 22 in riferimento

all'art. 32 della Costituzione;

rilevato che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata sarebbe

in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in quanto prevederebbe

una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni

contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna

pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza avere mai

chiesto l'autorizzazione;

ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è priva

di rilevanza ai fini della definizione del procedimento penale pendente

davanti al Pretore di Susa poiché in esso deve giudicarsi solo sul

fatto, sopra specificato, ascritto agli imputati e, pertanto, non può

esplicare alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa

da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319

(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal

Pretore di Susa, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art.

32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere