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Ordinanza 255/1983 ECLI:IT:COST:1983:255 Generato dall'IA

Ordinanza 255/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 255/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal

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Ordinanza 255/1983 · Corte costituzionale: dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione limite legale massimo divieto di immissioni eccessive contravvenzioni sanzione sproporzionata infrazione privilegiata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal

Pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di

Perello Giovanni iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che - nel corso del procedimento penale a carico di

Perello Giovanni, imputato del reato di cui all'articolo 22 legge 10

maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) per avere effettuato scarichi di acque contenenti

rame in quantità superiore a quella specificata nel provvedimento di

autorizzazione 26 settembre 1978 del Presidente della Giunta

provinciale di Torino - il Pretore di Rivarolo Canavese, con ordinanza

20 giugno 1979, ha proposto, di ufficio, la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 22 in riferimento agli artt. 3 e 32

della Costituzione;

rilevato che, secondo il giudice a quo, il suddetto art. 22 legge

n. 319 del 1976 sarebbe in contrasto con i menzionati artt. 3 e 32

della Costituzione in quanto sottoporrebbe a trattamento diverso due

condotte identiche perché prevede la sanzione dell'arresto fino a due

anni o dell'ammenda fino a lire 10 milioni per chi effettua scarichi di

acque senza osservare i limiti di accettabilità prescritti con il

provvedimento di autorizzazione, mentre non sarebbe perseguibile colui

il quale effettua scarichi di acque senza osservare le caratteristiche

qualitative e quantitative indicate nella domanda di autorizzazione, da

intendersi concessa, a norma dell'art. 15, comma secondo, menzionata

legge n. 319 del 1976, se non è rifiutata entro i sei mesi dalla data

di presentazione della domanda stessa;

ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è priva

di rilevanza ai fini della definizione del procedimento penale pendente

davanti al Pretore di Rivarolo Canavese poiché in esso deve giudicarsi

solo sul fatto, sopra specificato, ascritto al Perello e, quindi, non

può esplicare alcuna influenza la circostanza che condotte

equiparabili a quella oggetto del giudizio ma estranee al giudizio

stesso sarebbero esenti da pena.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319

(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal

Pretore di Rivarolo Canavese, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere