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Ordinanza 253/1983 ECLI:IT:COST:1983:253 Generato dall'IA

Ordinanza 253/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 253/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ricorso notificato il 31 ottobre 1980, ha impugnato - per contrasto

Regesto Legislator

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Ordinanza 253/1983 · Corte costituzionale: con ricorso notificato il 31 ottobre 1980, ha impugnato - per contrasto

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi revoca dell'opposizione revisione della costituzione ricorso costituzionale all'estero censura costituzionale effetti dell'incostituzionalità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma

primo, 27, comma terzo, 29 del disegno di legge n. 713 approvato il 23

ottobre 1980 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme

sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale)

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la regione

siciliana, notificato il 31 ottobre 1980, depositato in cancelleria il

10 novembre 1980 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1980 e del

quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 318 del 1980 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 51

del 1980.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del

Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,

con ricorso notificato il 31 ottobre 1980, ha impugnato - per contrasto

con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - gli artt. 21, comma primo,

27, comma terzo, 29 del disegno di legge recante "Norme

sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato

giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale",

approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 23 ottobre

1980;

Rilevato che il Commissario dello Stato, con atto 26 novembre 1980,

ha rinunciato al ricorso limitatamente alla parte concernente

l'impugnato art. 29 del disegno di legge, divenuto legge 20 dicembre

1980, n. 145; e, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato all'intero

ricorso perché con legge regionale 29 dicembre 1980, n. 146, è stato

soppresso l'impugnato art. 21 e sono state sostituite le altre norme

impugnate;

Rilevato che le due rinunce sono state accettate dal Presidente

della Regione Sicilia;

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del

processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere