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Ordinanza 243/1983 ECLI:IT:COST:1983:243 Generato dall'IA

Ordinanza 243/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 243/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'assistenza ospedaliera) promosso con ricorso del Commissario dello

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Ordinanza 243/1983 · Corte costituzionale: dell'assistenza ospedaliera) promosso con ricorso del Commissario dello

Parole chiave

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spese per malattia prese in carico aiuti aventi finalità regionale contribuzione alle spese di cura inesigibile malgrado lesioni salute pensione alimentare d'indigenza spese legate all'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno

di legge approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana

(Integrazioni e modifiche alla legge 3 giugno 1975, n. 27, recante

norme per il finanziamento della spesa e per la erogazione

dell'assistenza ospedaliera) promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 giugno 1977,

depositato in cancelleria il 24 giugno 1977 ed iscritto al n. 15 del

registro ricorsi 1977 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 183 del 1977 e nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Sicilia n. 33 del 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il ricorrente e

l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,

con ricorso notificato il 17 giugno 1977, ha impugnato - per contrasto

con gli artt. 81, comma quarto della Costituzione e 17, lett. c), dello

Statuto speciale della Regione Sicilia - l'art. 3 del disegno di legge

n. 38 concernente "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3

giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e

per l'erogazione della assistenza ospedaliera", approvato

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 9 giugno 1977;

Rilevato che il ricorso concerne l'art. 3 del suddetto disegno di

legge n. 38, divenuto legge regionale 23 luglio 1977, n. 66,

limitatamente alla parte in cui dispone il finanziamento, a carico del

fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, della spesa, prevista

dall'art. 13 quinquies, comma secondo, legge regionale 3 giugno 1975,

n. 27, per il viaggio di andata e di ritorno degli ammalati in stato di

indigenza, autorizzati al ricovero in istituti di cura all'estero o in

istituti di cura non convenzionati ed altamente specializzati nel

territorio nazionale;

Ritenuto che il citato comma secondo dell'art. 14 quinquies legge

regionale n. 27 del 1975 è stato soppresso dall'art. 6 legge regionale

13 agosto 1979, n. 202 "Provvidenze integrative in materia sanitaria";

che, conseguentemente, il Commissario dello stato, con atto 27 dicembre

1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente

accettata dal Presidente della Regione Sicilia;

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del

processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere