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Ordinanza 231/1983 ECLI:IT:COST:1983:231 Generato dall'IA

Ordinanza 231/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 231/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1979 dal Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Sechi

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 231/1983 · Corte costituzionale: 1979 dal Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Sechi

Parole chiave

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cassa malati obbligatoria sussidio di assistenza bisogni medici del minore modifica dei contributi alimentari accredito per compiti assistenziali assicurazione complementare in caso d'ospedalizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 31 gennaio 1949, n. 21 (Aumento del contributo obbligatorio

dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore

dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari

italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 dello Statuto dell'Opera

nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato

con d.P.R. 18 luglio 1957, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio

1979 dal Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Sechi

Anna Maria ed altri e l'Opera nazionale assistenza agli orfani dei

Sanitari italiani - ONAOSI, iscritta al n. 764 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del

29 dicembre 1979.

Visti l'atto di costituzione dell'ONAOSI e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza 15 maggio 1979,

ha proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio

dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in

favore dell'ONAOSI, con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto

dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari

italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in riferimento all'art.

3 della Costituzione;

Ritenuto che l'ordinanza di rinvio non contiene la motivazione

sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale

nella causa di merito;

Considerato, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice "a quo"

di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della

questione; che di conseguenza, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 26, 27, 51, 60

del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Considerato, inoltre, che sussiste altro motivo di manifesta

inammissibilità perché l'impugnato art. 5 dello Statuto dell'Opera

nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato

con d.P.R. 18 luglio 1957, è atto privo di forza di legge e, quindi,

non è assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n.

21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti

da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per

l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia) e

dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani

dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, proposta dal

Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere