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Ordinanza 23/1983 ECLI:IT:COST:1983:23 Generato dall'IA

Ordinanza 23/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 23/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha sollevato questione

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 1 della Costituzione; Ordinanza 23/1983 · Corte costituzionale: Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha sollevato questione

Parole chiave

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imposizione della famiglia generalità e uniformità dell'imposizione responsabilità fiscale solidale dei coniugi fiscalità sottrazione di un contributo perequazione finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
art. 1 della Costituzione
3 e richiamato l'art. 1 della Costituzione, con
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia

tributaria), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, nel procedimento

tributario istituito su ricorso proposto da Pinausig Gianni, iscritta

al n. 69 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 la

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione e "richiamato l'art. 1 della stessa Costituzione",

dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione

e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e

dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme

per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei

coniugi per gli anni 1974 e precedenti, e altre disposizioni in materia

tributaria), nella parte in cui non escludono il cumulo fra i redditi

di lavoro del minore e i redditi del genitore.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza,

della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il

menomo riferimento alla concreta fattispecie, restando in tal modo

eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i

termini ed i motivi della questione;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la

manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di

motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1, secondo comma, della

legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti, e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in

riferimento all'art. 3 e richiamato l'art. 1 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa il 24 novembre 1977 (R.O. n. 69 del 1978) dalla

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere