Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 227/1983 ECLI:IT:COST:1983:227 Generato dall'IA

Sentenza 227/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 227/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1976, n. 126 (Disciplina degli scarichi nelle acque marittime) promosso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 227/1983 · Corte costituzionale: 1976, n. 126 (Disciplina degli scarichi nelle acque marittime) promosso

Parole chiave

Generato dall'IA
inquinamento delle coste diritto regionale sfruttamento dei mari gestione delle risorse acque di scarico industriali e artigianali conservazione delle risorse biologiche del mare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 aprile

1976, n. 126 (Disciplina degli scarichi nelle acque marittime) promosso

con ricorso della Regione Sardegna, notificato il 21 maggio 1976,

depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 19 del

registro ricorsi 1976 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 164 del 1976.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

:

1. - La Regione Sardegna ricorre contro lo Stato, impugnando avanti

la Corte la legge 16 aprile 1976, n. 126, che disciplina gli scarichi

nelle acque marittime. La ricorrente deduce la violazione degli artt.

3, lett. i, 4, lett. i, e 6 del proprio Statuto speciale di autonomia,

che ad essa Regione attribuirebbero competenza sia legislativa

primaria, sia amministrativa, nelle materie investite dalle leggi

impugnate. La Regione assume, poi, di essere, in base alle norme di

attuazione dello Statuto, investita di varie altre attribuzioni, che

afferiscono alla sorveglianza e ai permessi per il versamento nelle

acque dei rifiuti industriali, relativamente al demanio marittimo e al

mare territoriale; la stessa normativa di attuazione, pur avendo fatta

salva la competenza statale quanto all'igiene del suolo e

dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque e agli

aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, avrebbe delegato

alla Regione l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative.

La legge impugnata, peraltro, secondo l'espresso dettato del suo

art. 1, regola la materia, solo in via provvisoria, sino

all'approvazione di una legge organica sulla tutela delle acque

dall'inquinamento. La ricorrente chiede alla Corte in via principale di

dichiarare che la legge impugnata non si applichi nel territorio della

Regione sarda (ostando a tale risultato le asserite competenze della

Regione), e in via subordinata di pronunciarne l'illegittimità

costituzionale, per violazione delle sopraindicate previsioni

statutarie.

2. - Il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio per sentir

dichiarare l'infondatezza della questione. L'Avvocatura deduce che la

disciplina delle immissioni dei rifiuti nelle acque del mare tocca la

materia dell'industria più che quella della pesca, ed esorbita, in

conseguenza, dalla sfera di attribuzioni fatte valere in giudizio dalla

Regione. La pretesa della ricorrente andrebbe disattesa anche per quel

che concerne lo specifico settore dei rifiuti, in quanto trarrebbe

fondamento non da disposizioni statutarie, o comunque di rango

costituzionale, ma da una legge ordinaria, anteriore a quella

impugnata: la quale ultima, si asserisce, ha dunque legittimamente

rimosso la previgente disciplina, con la conseguenza di riattribuire

allo Stato le competenze prima demandate alla Regione.

La difesa dello Stato rileva inoltre il carattere temporaneo della

normativa dedotta in controversia. Infatti, essa soggiunge, la nuova e

compiuta disciplina della materia è dettata dalla legge 10 maggio

1976, n. 319: per modo che con l'entrata in vigore di questo più

recente ed organico corpo normativo sarebbe venuto meno l'interesse

della Regione alla proposta impugnazione.

3. - Nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 la difesa della

Regione ha chiesto alla Corte di pronunziare la cessazione della

materia del contendere, essendo, a poca distanza dall'entrata in vigore

della legge impugnata, intervenuto un nuovo ed organico assetto della

materia in questione. L'Avvocatura dello Stato ha dal canto suo aderito

a tale richiesta.

:

Com'è spiegato in narrativa, la difesa della Regione sarda ha

chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, in

considerazione del nuovo ed organico assetto che la tutela delle acque

dall'inquinamento ha ricevuto con l'approvazione e l'entrata in vigore

della legge 10 maggio 1976, n. 319, sopravvenuta, poco tempo dopo, alla

normativa statale oggetto della presente impugnativa. L'Avvocatura

dello Stato si è associata all'istanza. Ricorrendo gli estremi sopra

descritti, la Corte ritiene di dover adottare la soluzione

concordemente prospettata dalla Regione e dallo Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere