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Ordinanza 221/1983 ECLI:IT:COST:1983:221 Generato dall'IA

Ordinanza 221/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 221/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità- Servizi a pagamento del

Regesto Legislator

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artt. 650 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 221/1983 · Corte costituzionale: (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità- Servizi a pagamento del

Parole chiave

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prodotto infiammabile rischio industriale protezione antincendio incendio intenzionale reato di pericolo violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 650 cod. pen
degli artt. 650 cod. pen.
art. 3 della Costituzione
966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 650 cod. pen. e 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966

(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità- Servizi a pagamento del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco), promosso con ordinanza emessa il

13 marzo 1981 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento penale a

carico di Bosio Luigi iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1982.

Udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 della legge 26 luglio 1965,

n. 966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 101 del 1983, che ha fatto

applicazione del principio affermato in altra specie con sentenza n.

168 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 della legge 26 luglio

1965, n. 966, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere