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Ordinanza 219/1983 ECLI:IT:COST:1983:219 Generato dall'IA

Ordinanza 219/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 219/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Rivarolo

Regesto Legislator

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Ordinanza 219/1983 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Rivarolo

Parole chiave

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professioni giudiziarie violazione dei doveri professionali professioni urbanistiche categorie di competenza riconoscimento dell'origine professionale divieto di esercizio della professione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del r.d.

11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra),

promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Rivarolo

Canavese nel procedimento penale a carico di Bonaudo Antonio iscritta

al n. 540 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 r.d. 11

febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Considerato che la norma impugnata non è contenuta in un atto

avente forza di legge, come fatto palese dall'intitolazione del regio

decreto che appare adottato secondo le forme proprie dei regolamenti

previsti dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274,

sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere