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Ordinanza 211/1983 ECLI:IT:COST:1983:211 Generato dall'IA

Ordinanza 211/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 211/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

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Ordinanza 211/1983 · Corte costituzionale: della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale scienza militare parità delle armi esplosivi e articoli pirotecnici attentato contro la sicurezza militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi), promossi con ordinanza del Tribunale di Velletri

emessa il 13 luglio 1982 e con tre ordinanze del Tribunale di

Caltagirone emesse il 1 giugno, il 9 settembre e il 7 luglio 1982,

rispettivamente iscritte ai nn. 763, 764, 765 e 806 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 88 e 108 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Velletri con ordinanza emessa il 13

luglio 1982 e il Tribunale di Caltagirone con tre ordinanze emesse il 1

giugno 1982, il 7 luglio 1982 e il 9 settembre 1982 hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma,

legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria

compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione

consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di

escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,

l'attitudine a recare offesa alla persona;

che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2,

terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune

ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo

esplicativo (art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975; artt. 10, 12

e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente

decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure

sostanzialmente identiche;

considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a

quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art.

6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;

che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di

rimessione, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 21

maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 232 e n. 238

del 22 dicembre 1982, n. 58 del 16 marzo 1983 e n. 112 del 28 aprile

1983 e che i giudici a quibus non hanno addotto argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110,

sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101,

secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere