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Sentenza 206/1983 ECLI:IT:COST:1983:206 Generato dall'IA

Sentenza 206/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 206/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;

Regesto Legislator

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Sentenza 206/1983 · Corte costituzionale: 124 del 1980;

Parole chiave

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diritti della difesa intervenuta prescrizione diritto di essere sentito capacità civile limitata estensione e durata della protezione limiti procedurali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma

terzo, cod. proc. pen. (Atti del giudizio direttissimo - termine per

preparare la difesa) promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1979

dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di

Serrao Antonio ed altro iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

:

1.1. - Serrao Antonio e Sammarco Raffaele, imputati di

ricettazione, furono tratti, in stato di arresto, a giudizio

direttissimo avanti il Tribunale di Vibo Valentia all'udienza del 30

novembre 1979, nella quale Sibio Francesco si costituì parte civile

chiedendo termine a difesa; il P.M. non si oppose alla richiesta ed

eccepì l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24

comma secondo Cost., dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in

cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine a

difesa.

1.2. - Malgrado l'opposizione degli imputati, l'adito Tribunale,

con ordinanza 30 novembre 1979, notificata il 21 e comunicata il 29 del

successivo mese di dicembre, pubblicata nella G.U. n. 124 del 7 maggio

1980 e iscritta al n. 111 R.O. 1980, giudicò rilevante e, in

riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503

comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile

alla richiesta del termine di difesa sul riflesso che la parte civile,

non essendo legittimata a chiedere il termine a difesa, non può

adeguatamente difendersi e, tra l'altro, prendere visione degli atti;

concesse agli imputati la libertà provvisoria disponendo che fossero

rimessi in libertà se non detenuti per altra causa e rinviò il

processo a nuovo ruolo.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 29 aprile 1980 nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul

duplice riflesso che la parte civile non si pone sullo stesso piano

dell'imputato e, pertanto, può far valere e svolgere le proprie

ragioni pur limitandosi ad una rapida e sommaria presa di conoscenza

degli atti e delle risultanze processuali nell'ambito del dibattimento,

senza che riesca pregiudicata la sua difesa come viceversa avviene nel

caso dell'imputato, il quale, se non intende chiedere termine a difesa,

mostra di voler essere il più celermente possibile giudicato, e che il

presupposto del giudizio direttissimo sta nella flagranza del reato e,

quindi, nella particolare evidenza delle prove raccolte e nella

correlativa superfluità di speciali indagini.

2.2. - Nel corso dell'adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di

consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

:

3.1. - A dire inammissibile, per irrilevanza, la proposta questione

non vale che il giudice a quo non siasi limitato a sospettare

d'incostituzionalità, per violazione dell'art. 24, comma secondo

Cost., l'art. 503, comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non

prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un

termine per preparare la sua difesa, ma abbia altresì concesso la

libertà provvissoria agli imputati, perché non viene in

considerazione il conflitto tra la libertà personale dell'imputato e

il diritto di difesa della parte lesa costituitasi parte civile,

sibbene l'incidenza che nel corso del giudizio direttissimo può

esercitare, se accolta, la richiesta del termine a difesa avanzata

dalla parte civile.

3.2. - La questione, tuttoché ammissibile, è infondata perché

non v'è dubbio che la richiesta del termine a difesa, se accolta, non

può non allontanare il tempo della decisione sulla fondatezza o meno

dell'azione penale rispetto alla quale l'azione civile del soggetto

leso si colloca in un rapporto di subordinazione (in tali sensi sent.

171/1982).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non

prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un

termine per preparare la sua difesa, sollevata, in riferimento all'art.

24 comma secondo Cost., con ordinanza 30 novembre 1979 del Tribunale di

Vibo Valentia (n. 111/R.O. 1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere