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Ordinanza 203/1983 ECLI:IT:COST:1983:203 Generato dall'IA

Ordinanza 203/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 203/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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laddove detta norma avrebbe imposto ai ricorrenti l'onere di presentare

Regesto Legislator

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Ordinanza 203/1983 · Corte costituzionale: laddove detta norma avrebbe imposto ai ricorrenti l'onere di presentare

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione diritti del contribuente tempestività tributaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) e dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge

di delegazione) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Napoli sui ricorsi riuniti

proposti dalla soc. r.l. STEM, iscritta al n. 471 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.310 del 1982;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 12 gennaio 1981 la Commissione

tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge delega 9

ottobre 1971, n. 825, in relazione agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, nonché dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, ed in

relazione al disposto del succitato art. 10 della legge n. 825 del

1971, nella parte in cui, per ciò che attiene all'art. 10, in ragione

della ampiezza delle enunciative ivi contenute, si sarebbe di fatto

demandato al legislatore delegato di legiferare in assenza di principi

e criteri direttivi; e per quanto riferentesi al ricordato art. 44,

laddove detta norma avrebbe imposto ai ricorrenti l'onere di presentare

istanza di trattazione in relazione ai ricorsi pendenti alla data di

insediamento delle Commissioni tributarie, con violazione del diritto

di eguaglianza e di quello alla tutela giurisdizionale dei propri

diritti, oltreché dei principi contenuti nella legge delega;

considerato che con le sentenze n. 63 del 1977 e n. 243 del 1982 la

Corte ha già esaminato le proposte questioni, ritenendole infondate; e

che in ispecie, per ciò che riguarda la prospettata

incostituzionalità dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

con l'ordinanza n. 85 del 1980 ne ha pure dichiarato la manifesta

infondatezza;

che, nell'ordinanza non sono prospettati altri profili o addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e

dell'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere