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Ordinanza 199/1983 ECLI:IT:COST:1983:199 Generato dall'IA

Ordinanza 199/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 199/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 199/1983 · Corte costituzionale: della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi prestazione speciale a carattere non contributivo tassa d'esenzione dall'obbligo militare indennità di disoccupazione dell'assicurato prestazioni d'invalidità professionale prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
violazione dell'art. 3 Cost., anche dal beneficio della ricongiunzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. d,

del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza

degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977

della Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto

dal Comune di Trieste ed altro contro Paron Giovanni iscritta al n. 940

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 4 luglio 1977 la Corte dei conti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 lett. d)

r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, secondo cui è obbligatoria l'iscrizione

alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali degli agenti

delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi

municipalizzati, esclusi quelli delle aziende stesse che esercitano

pubblici servizi di trasporto, lamentando in sostanza che i soggetti

esclusi dall'iscrizione si vedrebbero perciò stesso esclusi, in

violazione dell'art. 3 Cost., anche dal beneficio della ricongiunzione

non onerosa ai fini pensionistici dei servizi precedentemente prestati

con iscrizione all'INPS, introdotto per i dipendenti degli enti locali

dall'art. 13 d.l.C.p.S. 3 settembre 1946 n. 143, ed esteso

espressamente, dall'art. 19 della legge 24 maggio 1952 n. 610, ai

dipendenti delle aziende municipalizzate, purché iscritti alle

rispettive casse di previdenza.

Considerato che, con la legge 7 febbraio 1979 n. 29 è stata

dettata una nuova e organica disciplina generale della materia secondo

cui è sempre possibile, per il lavoratore dipendente pubblico o

privato, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione

assicurativa volontaria, ai fini del diritto e della misura di un'unica

pensione, disponendosi in particolare, tra l'altro (art. 2), che il

lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione

nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, può chiedere "in qualsiasi momento" la

ricongiunzione suddetta; "presso la gestione in cui risulti iscritto

all'atto della domanda";

che la detta disciplina interviene a modificare sostanzialmente

quella precedente, ed è successiva alla pronuncia dell'ordinanza di

rinvio;

che il giudice "a quo", cui spetta il giudizio circa la sussistenza

del nesso di pregiudizialità fra la soluzione della questione

sollevata e la decisione del giudizio principale, deve essere posto in

condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle norme

sopravvenute;

che a tal fine vanno restituiti gli atti al giudice "a quo" per un

nuovo esame della rilevanza della questione alla luce delle menzionate

norme.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla terza Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere