Ordinanza 198/1983 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IApretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Schembri Antonio
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 198/1983 · Corte costituzionale: pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Schembri Antonio
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1976 dal
pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Schembri Antonio
e l'Esattoria consorziale delle imposte dirette di Genova e il Comune
di Genova iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 1977;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che, con ordinanza in data 17 marzo 1976, il pretore di
Voltri ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in
cui le norme suddette non consentono all'autorità giudiziaria
ordinaria di ordinare la sospensione dell'esecuzione esattoriale.
Considerato che questa Corte, con riferimento agli artt. 208 e 209
del d.P.R. n. 645 del 1958, ha dichiarato infondata analoga questione
con la sentenza n. 87 del 1962 e poi ha ribadito tale orientamento con
l'ordinanza n. 29 del 1963, con cui è stata dichiarata la manifesta
infondatezza della stessa questione, mentre, più di recente, tale
avviso è stato, sia pure indirettamente, confermato con la sentenza n.
63 del 1982;
che i ricordati artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel
sostituire i citati artt. 208 e 209, hanno riprodotto la medesima
disciplina relativamente al problema in questione;
che non vengono addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre la
Corte a modificare il ricordato orientamento giurisprudenziale;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere