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Ordinanza 197/1983 ECLI:IT:COST:1983:197 Generato dall'IA

Ordinanza 197/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 197/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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agosto 1978, n. 405, con riferimento agli artt. 55 e ss., 70 e ss. 79 e

Regesto Legislator

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Ordinanza 197/1983 · Corte costituzionale: agosto 1978, n. 405, con riferimento agli artt. 55 e ss., 70 e ss. 79 e

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale indennità giornaliera di malattia legislazione sanitaria legislazione in materia di sicurezza sociale scelta del fornitore di prestazioni partecipazione alle spese in caso di cura ospedaliera
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c,

del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e

della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione), promosso con

ordinanza emessa il 30 agosto 1980 dal pretore di Nardò nel

procedimento penale a carico di Rubino Gina ed altro, iscritta al n.

800 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41 del 1981;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Nardò, con ordinanza 30 agosto 1980, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 e della legge 3

agosto 1978, n. 405, con riferimento agli artt. 55 e ss., 70 e ss. 79 e

ss., 83 e ss., 101 e ss., e 3 della Costituzione.

Considerato che, come lo stesso giudice a quo dichiara

nell'ordinanza di rinvio, viene riproposta, nel corso dello stesso

giudizio, una questione di legittimità che dallo stesso giudice era

stata sollevata, con l'ordinanza 19 gennaio 1978, e da questa Corte

dichiarata infondata con la sentenza n. 49 del 1980;

che in considerazione del principio del ne bis in idem la

riproposta questione risulta manifestamente inammissibile, in

conformità a quanto questa Corte aveva già ritenuto con l'ordinanza

n. 140 del 1973.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere