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Ordinanza 196/1983 ECLI:IT:COST:1983:196 Generato dall'IA

Ordinanza 196/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 196/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 196/1983 · Corte costituzionale: della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10

Parole chiave

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oneri della licenza edilizia costruzione abusiva contravvenzione per violazione edilizia norme edilizie comunali servitù di divieto di costruzione effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
del territorio, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., considerato
art. 3 della Costituzione
10, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41

della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10

e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e degli artt. 15 e 17 della

legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché del combinato disposto delle

norme medesime (Disciplina penale in materia di urbanistica) e

dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di

amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio

1980 dal pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Epifani

Leonida Secondino, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 1980;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Leonida Secondino Epifani il pretore di Nardò ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale relativamente:

a) al combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge

urbanistica n. 1150 del 1942 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13

della legge n. 765 del 1967 (indicati nel dispositivo dell'ordinanza

come artt. 31 e 41 della legge urbanistica del 1967) e 15 e 17 della

legge n. 10 del 1977, nella parte in cui ne risulta la sottoposizione

alla stessa pena di diversi comportamenti atti a produrre modificazioni

del territorio, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., considerato

che le modifiche normative verificatesi avrebbero posto in rilievo,

accanto al profilo formale della concessione, anche la tutela

sostanziale del territorio, cosa questa che dimostrerebbe

l'irragionevolezza di una normativa che sottopone alla stessa pena

edittale sia chi edifica senza licenza in zona non edificabile che chi

edifica in mancanza di licenza in zona considerata edificabile dal

piano regolatore generale;

b) alle stesse norme, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 42

Cost., laddove prevedono che l'eventuale inerzia della pubblica

amministrazione nell'emanazione dei piani e dei programmi attuativi

dello strumento urbanistico generale non sia correlata alla

corresponsione di adeguato indennizzo; da tale rilievo conseguirebbe la

violazione della funzione sociale della proprietà, in danno di taluni

cittadini, senza che tale violazione sia sorretta da ragioni tali da

giustificare la rilevata discriminazione;

c) all'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 per

preteso contrasto con gli artt. 3,79,83 e ss., 101 e ss. Cost..

Considerato che per quanto riguarda le censure di illegittimità del

combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge n. 1150 del 1942 nel

testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge n. 765 del 1967 e degli

artt. 15 e 17 della legge n. 10 del 1977, la questione è stata

dichiarata non fondata con sentenza n. 47 del 1979 della Corte e che il

pretore di Nardò, pur dichiarandosi a conoscenza di tale sentenza, non

prospetta profili sostanzialmente nuovi o comunque tali da indurre a

modificare tale giurisprudenza, tenuto anche conto che la Corte, quando

pronunciò la detta sentenza, aveva presente anche la legge n. 10 del

1977 alla quale i giudici a quibus avevano fatto riferimento;

considerato che la censura delle stesse norme per preteso contrasto

con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto esse non prevedono

che il ritardo nell'emanazione dei piani e programmi di attuazione del

piano regolatore generale dia luogo alla corresponsione di un adeguato

indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato

edificabile nel piano regolatore generale è palesemente irrilevante

nel giudizio a quo, nel quale si trattava di accertare la

responsabilità penale di un imputato di costruzione senza concessione;

considerato che la questione, subordinatamente sollevata dal

pretore, della pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett.

c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, è stata dichiarata non fondata

dalla Corte con sentenza n. 49 del 1980 in relazione agli artt. 3 e 79

della Costituzione e manifestamente infondata con ordinanza n. 129 del

1980 in relazione agli artt. 3, 79 e 111 della Costituzione, e che

l'ordinanza di rimessione non contiene alcun profilo nuovo che possa

indurre la Corte a mutare giurisprudenza, tenuto conto che il

riferimento agli artt. 83 e seguenti della Costituzione (aggiunto ai

parametri sopra indicati) non muta i termini della questione del

rapporto fra legge delegante e provvedimento di clemenza emanato dal

Presidente della Repubblica, già esaminato dalla Corte nella citata

sentenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge

17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della

legge 6 agosto 1967, n. 765, e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n.

10, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n.

1150, nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto

1967, n. 765 e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

c) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,

per contrasto con gli artt. 3, 79, 83 e ss., 101 e ss. della

Costituzione;

questioni tutte sollevate dal pretore di Nardò con l'ordinanza 22

febbraio 1980 (n. 505 del reg. ord. 1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere