Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 194/1983 ECLI:IT:COST:1983:194 Generato dall'IA

Ordinanza 194/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 194/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 194/1983 · Corte costituzionale: 392 (Disciplina delle locazioni degli

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta del contratto di locazione assegnazione di alloggio grave restrizione all'uso attuale dezonamento destinazione ad uso abitativo cosa locata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 59, n.

8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli

immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Adria

il 23 novembre 1979 e dal Giudice conciliatore di Rovereto il 16 luglio

1980, rispettivamente iscritte ai nn. 198 e 653 del registro ordinanze

1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 138 e

304 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il pretore di Adria ed il giudice conciliatore di

Rovereto con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 8, della legge 27 luglio

1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 70, 101 e 103 della

Costituzione.

Considerato che il pretore e il conciliatore dubitano della

legittimità costituzionale dell'espressione "senza giustificato

motivo" impiegata dalla norma denunziata per concedere il recesso dal

contratto di locazione soggetto a proroga, quando il conduttore non

occupi continuamente l'immobile, osservando che la vaghezza della

previsione normativa concederebbe "un potere discrezionale così ampio

da esorbitare i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria,

risolvendosi in una funzione di creazione normativa, costituzionalmente

spettante al potere legislativo";

che la giurisprudenza di questa Corte ammette al contrario che il

legislatore impieghi espressioni di genere analogo a quelle denunziate

(cfr., ad es. sent. n. 236/1975 per l'espressione "possesso

giustificato"; sent. n. 131/70 per l'espressione "casi più gravi").

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, n. 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392,

sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 70,

101 e 103 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere