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Sentenza 192/1983 ECLI:IT:COST:1983:192 Generato dall'IA

Sentenza 192/1983 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 192/1983
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1960, n. 1369, 414, n. 4 c.p.c. e 2697 cod. civ. nella parte in cui non

Regesto Legislator

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art. 421 c.p, art. 2697 c.c, art. 414 c.p, art. 3 Cost, art. 24 Cost, art. 2127 c.c; Sentenza 192/1983 · Corte costituzionale: 1960, n. 1369, 414, n. 4 c.p.c. e 2697 cod. civ. nella parte in cui non

Parole chiave

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art. 421 c.p art. 2697 c.c art. 414 c.p art. 3 Cost art. 24 Cost art. 2127 c.c

Disposizioni normative citate

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art. 421 c.p
giudice sono concessi ampi poteri istruttori (art. 421 c.p.c.).
art. 2697 c.c
posto dall'art. 2697 c.c.
art. 414 c.p
art. 3 Cost
(art. 3 Cost.) e impedendogli di azionare un proprio diritto (art.
art. 24 Cost
3 Cost.) e impedendogli di azionare un proprio diritto (art. 24
art. 2127 c.c
dell'art. 2127 c.c., che sancisce il divieto di interposizione nel
art. 2908 c.c
disciplinate nell'art. 2908 c.c., non può - in base al principio

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di

intermediazione, ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova

disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di

servizi), 414, n. 4, cod. proc. civ. (controversie individuali di

lavoro - forma della domanda) e 2697 cod. civ. (onere della prova)

promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1978 dal Pretore di Torino

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Astore Albino ed altro e

Policheni Vincenzo ed altro, iscritta al n. 649 del registro ordinanze

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del

1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

:

Il Pretore di Torino con ordinanza del 17 ottobre 1978 (r.o. n.

649/1978) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, cpv., e 24, primo e secondo comma, della

Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre

1960, n. 1369, 414, n. 4 c.p.c. e 2697 cod. civ. nella parte in cui non

prevedono per il lavoratore, che agisce in giudizio per la

dichiarazione di interposizione di mano d'opera, una deroga al

principio generale dell'onere dell'allegazione dei fatti e della prova

dei medesimi.

Assume il giudice a quo che tale onere impedirebbe la tutela

giurisdizionale di un diritto del lavoratore, considerata la

difficoltà per quest'ultimo di conoscere fatti a lui estranei, in

quanto inerenti in pratica ai rapporti tra il suo datore di lavoro ed

il committente.

È intervenuto in giudizio con atto 14 marzo 1979 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione proposta.

Se infatti - argomenta l'Avvocatura dello Stato - si può convenire che

in simili casi l'assolvimento da parte dell'attore dell'onere della

prova presenti notevoli difficoltà, non può vedersi tuttavia in tale

prescrizione un ostacolo assoluto alla tutela giurisdizionale del

diritto del lavoratore, tanto che la prova può essere offerta con

tutti i mezzi previsti dalla legge, comprese le presunzioni, e che al

giudice sono concessi ampi poteri istruttori (art. 421 c.p.c.).

:

Il giudice a quo in sostanza lamenta che la normativa non abbia

previsto - nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro agisca in

giudizio per far dichiarare, ai sensi dell'art. 1 della legge 23

ottobre 1960, n. 1369, l'esistenza di una interposizione di mano

d'opera - un'eccezione al principio generale sull'onere della prova

posto dall'art. 2697 c.c. ed applicato in materia di lavoro dall'art.

414 c.p.c., novellato dalla legge n. 533 del 1973, il quale ultimo

impone all'attore, fin dal momento della proposizione del ricorso, di

esporre i fatti che sono a fondamento della domanda e di indicarne

specificamente i mezzi di prova (nn. 4 e 5 della norma citata).

La mancata previsione di tale eccezione - secondo l'ordinanza di

rimessione - porrebbe il lavoratore in una situazione di inferiorità

rispetto al suo datore di lavoro, violando il principio di uguaglianza

(art. 3 Cost.) e impedendogli di azionare un proprio diritto (art. 24

Cost., primo e secondo comma).

La questione non è fondata.

L'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sulla traccia

dell'art. 2127 c.c., che sancisce il divieto di interposizione nel

lavoro a cottimo, pone a disposizione del lavoratore un'azione intesa a

modificare il rapporto di lavoro sostituendo al datore di lavoro

originario colui che dà vita all'interposizione; azione che,

rientrando nella categoria generale delle azioni costitutive

disciplinate nell'art. 2908 c.c., non può - in base al principio

"actore non probante reus absolvitur" - non gravare il lavoratore

attore dell'onere della prova.

Pertanto il porre a carico del datore di lavoro originario - come

si richiede nella ordinanza di rimessione - l'onere della prova

dell'inesistenza dell'interposizione sgravando il lavoratore attore

dell'onere di provare l'esistenza dei fatti di interposizione, lungi

dal collocare la specie nella regola generale, suonerebbe eccezione ad

essa: eccezione che non è giustificata dalla difficoltà in cui

verrebbe a trovarsi il lavoratore nel fornire la prova di fatti

estranei alle sue conoscenze tanto più perché il novellato art. 421

c.p.c. munisce il giudice del lavoro - competente a conoscere la

domanda de quo - di ampi poteri istruttori.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369,

414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di

Torino indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere